Art. 1
Oggi 22 novembre 1999 è costituita la “Confraternita
della sopressa di San Giacomo Minore di Romano d’Ezzelino ed altri
Comuni limitrofi“.
Art. 2
I 12 soci fondatori sono: Bussolaro Leonida, Valle Bruno, Neri
Bruno, Girardi Renato, Girardi Roberto, Astuni Mario, Bussolaro
Ennio, Luisetto Dante, Braiter Moser (Freddi), Mocellin Claudio,
Cavalli Paolo e Giuriato Renato.
Art. 3
la Confraternita ha lo scopo di valorizzare la degustazione della
carne suina insaccata (salami e sopresse), tipico prodotto veneto
realizzato con modalità di lavorazione assolutamente tradizionali.
Vengono utilizzate le parti nobili del maiale, coscia inclusa; la
preparazione e successivo insaccaggio vanno fatti tenendo presenti
le tradizioni locali. La sopressa “industriale”
non rientra fra i prodotti presi in considerazione dalla
Confraternita;
Art. 4
La Confraternita si propone di intraprendere, appoggiare e
partecipare ad iniziative culturali e gastronomiche anche
organizzate da altri e attribuire ai prodotti suini attestazioni di
qualità e di bontà.
Art. 5
La Confraternita è un organismo apolitico e apartitico, senza scopo
di lucro.
Art. 6
Si compone di 12 Consiglieri che includono il Presidente, il
Vicepresidente e il Tagliatore Ufficiale. Fra i Consiglieri possono
essere eletti eventualmente il Tesoriere, i Revisori dei Conti e i
Probiviri.
*Assemblea del 23.10.2009:
L’Assemblea può accogliere “Soci
Sostenitori” fra
persone proposte dai Confratelli che collaborano per la riuscita
delle manifestazioni. Inoltre stabilisce che il numero dei
confratelli non ha limitazione.
*Assemblea del 03.02.2007:
paludamenti e logo. I paludamenti ufficiali della confraternita
sono: giacca nera o scura sopra alla camicia bianca, cravatta rosso
bordeaux con logo sulla parte centrale; il logo è costituito da uno
scudo contenente in alto a destra l’immagine di n. 3 fette sopressa,
in basso a sinistra un coltello e forchetta incrociati racchiusi in
un cerchio verde. Dall’alto al basso, da sinistra a destra,
compaiono le lettere maiuscole CDS. Il rettangolo è circondato da
due ramoscelli con bacche. Il tutto è completato da una corona
regale posta sopra il rettangolo.
Art. 7
Un confratello non fa più parte della Confraternita in caso di
recesso volontario, per espulsione per gravi motivi, per assenza
ingiustificata per due volte alla riunione annuale e *Assemblea
del 23.10.2009 per non essere in regola con la quota
associativa. La scelta del nuovo confratello va fatta dal Consiglio
Direttivo, in seduta plenaria, dopo esamina delle richieste
pervenute. *Assemblea del 23.10.2009: possono
chiedere di diventare confratelli tutti coloro che ritengono di
avere i requisiti e di condividere gli scopi espressi nell’art. 3.
Art. 8
Non è ammesso aumentare il numero dei componenti la Confraternita.
*Assemblea del 23.10.2009: Abrogato e sostituito con
il diritto di aspettativa: in casi eccezionali e per motivi
familiari o professionali il confratello che prevede di non poter
frequentare le attività della Confraternita per un periodo
determinato, comunque non superiore a 12 mesi (salvo proroghe del
consiglio direttivo), può chiedere l’aspettativa con comunicazione
scritta e motivata al Presidente. Il consiglio direttivo ne prende
atto e ne dà comunicazione ai confratelli.
Art. 9
La sede della Confraternita è a Romano d’Ezzelino, Via G. Minzioni
41, presso la residenza del Presidente protempore.
Art. 10
La confraternita ha durata fino al 31.12.2010 e la scadenza potrà
essere prorogata. *Assemblea 04.11.2010 scadenza
prorogata al 31.12.2030.
Art. 11
la Confraternita si riunisce almeno una volta all’anno, nel periodo
autunnale e ogniqualvolta ritenuto opportuno dal Presidente, dal
Vice-presidente o da almeno 3 associati che ne facciano richiesta.
Art. 12
La riunione annuale può coicidere con la tradizionale gara per la
premiazione della “miglior
sopressa” che si
svolge ogni anno fra i componenti la Confraternita.
Art. 13
I confratelli che per constatati validi motivi non possono
partecipare alle riunioni possono farsi sostituire da un altro
confratello mediante conferimento di delega scritta.
Art. 14
Ogni decisione della Confraternita viene assunta a maggioranza dai
confratelli e rispettata all’unanimità.
Art. 15
Le spese o i costi sostenuti per riunioni, attività varie,
abbigliamento sociale ed altro vengono ripartiti in eguale misura
fra i soci.
Art. 16
Gli incarichi ricoperti in seno alla Confraternita (Presidente,
Vicepresidente, Tagliatore, ecc.) durano fino a dimissioni da parte
dell’interessato.
Art. 17
La gara annuale per la premiazione de “la
miglior sopressa” è
regolamentata da apposito
“regolamento”.
Art. 18
Altre norme di comportamento dei componenti la Confraternita vengono
stabilite, se necessario, di volta in volta prima dell’inizio delle
manifestazioni.
Art. 19
Le modifiche al presente statuto vengono effettuate con la
approvazione dei confratelli e in mancanza in base a quanto
previsto dalla Legge in materia.
Art. 20
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, in attesa di
adeguamento dello stesso, valgono le norme di Legge.
Letto e sottoscritto da tutti i
soci fondatori oggi 22 novembre 1999
Riconfermato nella seduta del 21
maggio 2013 |